Arzachena, 9 giugno 2020
Ordinanza. Divieto di commercio itinerante
Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato il commercio itinerante nelle aree di pregio storico e naturalistico di Arzachena.
Lo stabilisce l’ordinanza n. 21 del 8 giugno 2020 firmata dal sindaco Roberto Ragnedda che prevede anche le sanzioni per i trasgressori con importi da un minimo di euro 516,46 a un massimo di Euro 3.098,74, fatte salve le altre ipotesi di illecito sanzionabili.
In particolare, il commercio itinerante è vietato:
- nel centro storico del paese;
- in aree antistanti i luoghi di culto e comunque entro un raggio inferiore ai 100 metri;
- in aree antistanti le zone archeologiche e comunque entro un raggio inferiore ai 100 metri;
- nelle spiagge Le Saline, Le Piscine / La Licciola, Mannena / Barca Bruciata, Tanca Manna, La Conia / Molo, La Conia / lampara, Cannigione, Lu Postu, Ea Bianca, Cala dei Ginepri, Cala dei Mucchi Bianchi, Tre Monti, Baja Sardinia / Cala Battistoni, Liscia di Vacca / Liscia Renè, Cala Granu, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Romazzino, Il Principe / Lu Poltu di li Coggi, Piccolo Romazzino, Capriccioli, La Celvia, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia Ruja, Cala Petra Ruja.
Tutti i dettagli sono contenuti qui
Ordinanza sindacale Arzachena n. 21 del 8 giugno 2020
Per informazioni
Ufficio Commercio
Via Firenze n. 2
Telefono 0789849382